Tre tipi di accesso
Un cittadino può chiedere documenti alla PA in tre modi diversi. È una delle domande più frequenti.
| Accesso documentale | Accesso civico semplice | Accesso civico generalizzato | |
|---|---|---|---|
| Norma | artt. 22 ss. L. 241/1990 | art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 | art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 |
| Che cosa | documenti amministrativi | documenti che la PA doveva pubblicare e non ha pubblicato | dati e documenti ulteriori rispetto a quelli da pubblicare |
| Chi | chi ha un interesse diretto, concreto e attuale | chiunque | chiunque |
| Motivazione | sì | no | no |
L'accesso documentale (L. 241/1990)
- Diritto di accesso: diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22).
- Interessati: i privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, con un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento.
- Controinteressati: chi vedrebbe compromessa la propria riservatezza.
- Non sono accessibili le semplici informazioni che non hanno forma di documento.
- L'esame dei documenti è gratuito; la copia costa solo il rimborso della riproduzione (art. 25).
- La richiesta va motivata e rivolta a chi ha formato o detiene il documento.
- Se la PA non risponde entro 30 giorni, la richiesta si intende respinta (silenzio rigetto). Contro il diniego si ricorre al TAR oppure, per gli atti di Regione ed enti locali, al difensore civico.
Esclusioni (art. 24)
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