La L.R. 31/1998 in sintesi
La legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", è la legge sul pubblico impiego regionale. Si applica anche all'ASPAL: lo dice l'art. 11 della L.R. 9/2016.
A chi si applica e il "sistema Regione" (art. 1)
- Disciplina gli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e i rapporti di lavoro del loro personale (comma 1).
- Si applica anche agli enti pubblici e alle agenzie regionali non aventi natura economica (comma 2): è il caso dell'ASPAL.
- Amministrazione, enti, agenzie, aziende e istituti regionali formano il sistema Regione (comma 2-bis). L'elenco è nell'allegato 1, aggiornato dalla Giunta.
- Il sistema Regione e le amministrazioni locali formano il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna (comma 2-ter).
- Dal 10 ottobre 2025 la legge disciplina anche i rapporti di lavoro del personale degli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento (comma 2-quater, aggiunto dalla L.R. 28/2025).
Fonti e potere di organizzazione (artt. 2-3)
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa, salvo diverse disposizioni (art. 2, comma 3): è il cosiddetto rapporto privatizzato.
- I rapporti individuali sono regolati da contratti; i trattamenti economici si attribuiscono solo con i contratti collettivi (art. 2, comma 5).
- Nella gestione del personale l'Amministrazione opera con i poteri del privato datore di lavoro (art. 3, comma 2).
Politica e amministrazione separate (art. 8)
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