Che cos'è lo Statuto
Lo Statuto speciale per la Sardegna è la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Essendo una legge costituzionale, sta allo stesso livello della Costituzione: una legge ordinaria non può modificarlo (salvo un'eccezione che vedremo per le finanze).
- Art. 1: la Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma con personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica, "una e indivisibile".
- Art. 2: il capoluogo è Cagliari.
Le funzioni della Regione (artt. 3-6)
Lo Statuto distingue tre livelli di potere legislativo. È uno degli argomenti più chiesti.
Potestà legislativa piena o primaria (art. 3)
La Regione legifera nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento, degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Alcune materie:
- a) ordinamento degli uffici e degli enti della Regione e stato giuridico ed economico del personale (è la base della L.R. 31/1998);
- b) ordinamento degli enti locali;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;
- f) edilizia ed urbanistica;
- i) caccia e pesca; n) usi civici; o) artigianato;
- p) turismo e industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.
Potestà legislativa concorrente (art. 4)
La Regione legifera nei limiti dell'art. 3 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Tra le materie: industria e commercio, produzione e distribuzione dell'energia elettrica, linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti della Regione, assistenza e beneficenza pubblica, igiene e sanità pubblica, pubblici spettacoli.