Il collocamento mirato: a che cosa serve
La legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1).
Il collocamento mirato è l'insieme di strumenti che permettono di valutare le capacità lavorative della persona e di inserirla nel posto adatto: analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive, soluzione dei problemi legati ad ambienti, strumenti e relazioni sul lavoro (art. 2).
In Sardegna la materia è gestita dall'ASPAL, e i CPI sono gli uffici competenti per i servizi (art. 19, comma 2, L.R. 9/2016, testo vigente). La Regione applica la L. 68/1999 e le linee guida nazionali sul collocamento mirato previste dal D.Lgs. 151/2015 (art. 19, comma 1).
Chi può accedere (art. 1)
- persone in età lavorativa con minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o intellettive che riducono la capacità lavorativa oltre il 45% (accertamento delle commissioni per l'invalidità civile);
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- persone non vedenti o sordomute;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (dalla prima all'ottava categoria).
Per la legge è non vedente chi ha cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
I datori di lavoro devono conservare il posto a chi diventa disabile per infortunio sul lavoro o malattia professionale dopo l'assunzione (art. 1, comma 7).
Le quote di riserva (art. 3)
I datori di lavoro pubblici e privati devono avere alle loro dipendenze lavoratori delle categorie dell'art. 1 nella misura seguente: